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In caso di legittimo impedimento del difensore è legittima la comunicazione a mezzo PEC ai sensi dell'art. 420 ter comma 5 c.p.p.

Legittimo impedimento del difensore e comunicazione a mezzo PEC

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In caso di legittimo impedimento del difensore è legittima la comunicazione a mezzo PEC ai sensi dell’art. 420 ter comma 5 c.p.p.

Cassazione penale, sentenza 18 marzo – 27 aprile 2021, n. 15868

La Suprema Corte ritorna sulle modalità di comunicazione del legittimo impedimento del difensore, ed, in particolare, sulla legittimità o meno della comunicazione a mezzo PEC.

La Cassazione conferma l’indirizzo già espresso nella precedente pronuncia n. 21981/2020.

La Corte ha precisato che allorquando occorra apprezzare la ritualità dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento deve farsi riferimento all’art. 420 ter comma 5 c.p.p. che prescrive la tempestività della comunicazione, a prescindere dalla sua modalità di trasmissione.

Ragion per cui una volta che si accerti che l’istanza sia stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria del giudice, questi ha l’obbligo di prenderla in esame.

L’onere che incombe alla parte istante è, infatti, unicamente quello di verificare che l’istanza trasmessa a mezzo pec sia pervenuta in cancelleria, ma non anche di controllare i passaggi interni all’ufficio del giudice, in forza dei quali l’istanza sia posta alla sua diretta cognizione.

Una recente pronuncia di diverso orientamento.

Recentemente su quest’ultimo punto si era diversamente pronunciata la Seconda Sezione Penale della Cassazione che con sentenza n. 13789/2021, pur ritenendo che

  • l’impedimento del difensore può essere rilevato anche d’ufficio,
  • lo stesso può essere tratto da ogni elemento disponibile, comunque lo stesso giunga alla conoscenza del giudice,
  • dunque l’impedimento del difensore può anche essere trasmesso con modalità atipiche, ovvero con la posta elettronica,

tuttavia specificava che

  • mentre il deposito in cancelleria, essendo una modalità di comunicazione “tipica”, esonera il richiedente dall’onere di verificare che l’istanza giunga effettivamente a conoscenza del giudice,
  • la richiesta inviata tramite posta elettronica non onera il giudice a prenderla in considerazione, se non quando la stessa sia portata a sua effettiva conoscenza.

Secondo quest’ultimo orientamento, quindi, il difensore, magari impedito a causa di grave malattia, avrebbe l’onere di accertarsi che la cancelleria porti effettivamente la comunicazione alla conoscenza del giudice.

Una pretesa davvero poco convincente.


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