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particolare tenuità del fatto rilevabile d'ufficio nel giudizio di merito e anche d'appello

La non punibilità per particolare tenuità del fatto è rilevabile d’ufficio

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La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rilevabile d’ufficio nel giudizio di merito, quindi può essere riconosciuta anche in appello, a prescindere dalla formulazione di uno specifico motivo di impugnazione o di una richiesta di parte.

Cassazione Penale, Sez. VI, 26.03.2019 n. 13219.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’appello, potendo rientrare per assimilazione alle altre cause di proscioglimento nella previsione di cui all’art. 129 c.p.p. per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo.

La possibilità di un riconoscimento d’ufficio della particolare tenuità del fatto nel giudizio di merito d’appello incontra, tuttavia, il limite del principio devolutivo.

E’ necessario, infatti, che i punti investiti dai motivi ammissibili dell’appello proposto attengano al merito dei fatti posti a fondamento della responsabilità ed agli ulteriori profili di fatto attinenti alle modalità della condotta, all’esiguità del danno o del pericolo, al carattere abituale della condotta, ai motivi del delinquere.

Come è stato affermato dalle Sezioni Unite (n. 13681/2016) « il nuovo istituto è esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale ».

La sua applicazione, pertanto, in presenza dei relativi presupposti sostanziali, non può essere rimessa alla discrezionalità del giudice, ma deve ritenersi oggetto di un vaglio obbligatorio ed indefettibile, che prescinde anche da una esplicita richiesta di parte, e che possa essere rilevata nel giudizio di appello, anche ove non sia stata dedotta come motivo specifico dell’impugnazione, purché non si tratti di appello inammissibile.

La questione era stata già affrontata, con orientamenti contrastanti, in riferimento alla rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità.

In senso affermativo si era pronunciata la sentenza n. 7606 del 16/12/2016 della Sesta Sezione, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d’ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine.

In senso opposto si era espressa la sentenza n. 23174 del 21/03/2018 della Terza Sezione, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Tuttavia, le predette argomentazioni si attagliano unicamente al ricorso per cassazione e non alla diversa sede del giudizio di merito.

L’orientamento contrario formatosi con riguardo al giudizio di legittimità si fonda, infatti, sulla considerazione che le ponderazioni sull’esistenza dei presupposti essenziali per l’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. sono caratterizzate da un’intrinseca ed insuperabile natura di merito, e come tali possono essere valutate solo in tale sede.

Leggi la sentenza


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