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E' impugnabile la sentenza dibattimentale che abbia dichiarato l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto. Cassazione penale n° 49789/2018.

Tenuità del fatto e impugnabilità della sentenza dibattimentale

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E’ impugnabile la sentenza dibattimentale che abbia dichiarato l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto.

Cassazione penale, sez. III, sentenza 31/10/2018 n° 49789.

La sentenza dibattimentale di particolare tenuità del fatto, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis c.p., viene iscritta nel casellario giudiziario ed è idonea a produrre efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno.

L’art. 3 del DPR n. 313 del 2002, a seguito delle modifiche ad esso apportate dall’art. 4 del D.Lgs. n. 28 del 2015, prevede, infatti, l’iscrizione nel casellario giudiziale, in aggiunta ai “provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura cautelare”, anche di “quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale”.

L’art. 651-bis c.p.p. dispone che “La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

Secondo la Suprema Corte, tali effetti definitivi e pregiudizievoli a carico del soggetto nei cui confronti venga pronunciata una sentenza dibattimentale per particolare tenuità del fatto costituiscono elementi di indubbia valenza ai fini della affermazione della sussistenza di un interesse ad impugnare in capo al soggetto destinatario di una tale pronuncia.

La Corte, inoltre, ha modo di precisare un’irregolarità in merito alla formula assolutoria adottata dal Tribunale.

L’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. non comporta una assoluzione nel merito, come statuito dal Tribunale con la sentenza impugnata.

Questo in quanto la assoluzione è formula terminativa del giudizio che presuppone la non colpevolezza dell’imputato, mentre l’art. 131-bis c.p. è disposizione che trova la sua applicazione nei casi in cui il fatto, sebbene sia stato tale da integrare il reato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, per la particolare tenuità della offesa arrecata al bene interesse tutelato dalla norma precettiva, sia, tuttavia, tale da non giustificare – ricorrendo anche le altre necessarie condizioni previste dal legislatore – la punizione del responsabile del fatto.

Non si deve trattare, pertanto, di assoluzione in senso tecnico, ma di semplice declaratoria di non punibilità, la quale, a differenza della prima, lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Corte di cassazione, Sezione VII penale, 11 settembre 2017, n. 41330).

Leggi la sentenza


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