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Guida in stato di ebbrezza: quando il conducente deve essere avvisato delle garanzie difensive in caso di accertamento alcolemico.

Guida in stato di ebbrezza e avviso al difensore

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Nell’ambito del reato di guida in stato di ebbrezza, anche se l’accertamento alcolemico è richiesto su prelievo ematico autonomamente eseguito dai sanitari, l’interessato deve essere avvisato, a pena di nullità, delle garanzie difensive.

Cass. Pen., sez. IV, sentenza 4 maggio 2021, n. 16814.

Guida in stato di ebbrezza.

Secondo un precedente e maggioritario orientamento il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientrava tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex articolo 356 c.p.p. per cui non sussisteva alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 114 disp. att. c.p.p. (Cass. Pen. Sez. VI, n. 43894/2016 Rv. 268505; Id., Sez. IV, n. 38458/2013, Rv. 257573).

Il predetto orientamento ha subito un’evoluzione progressiva, di segno decisamente diverso, il cui approdo è l’attuale indirizzo interpretativo secondo cui la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 11722/2019).

Ciò in quanto la ratio dell’obbligo di dare l’avviso non è ricollegata alla tipologia dell’accertamento esperito, ma “alla funzione dell’atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria.

L’ipotesi residuale in cui non c’è necessità di dare l’avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la p0lizia giudiziaria rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi.

 


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Commenti 1

  • Ugo Lucio Perrotta

    6 Novembre 2022 16:10 · Rispondi

    Spett Studio legale,
    C.a. Gent AVV. Matteo Mami,
    Con piacere leggo le sue precisazioni e indicazioni su procedure, tematiche e controversie, a volte di difficile interpretazione da parte di ” noi comuni mortali” e devo ringraziarLa per la semplicità e completezza delle informazioni.. troppo spesso, cittadini ” per bene” subiscono procedimenti e processi, nn meritati e senza la giusta contraddittorio.. La ringrazio per il tempo che dedica a chi come me, vuole capire cosa è giusto e cosa meno.. Sempre e comunque nel rispetto e nella giusta convivenza altrui.. Vige sempre e comunque la regola di ” chi sbaglia, è giusto che paghi”. Ma si è innocenti fino a prova contraria e non invece ” colpevoli fino a prova contraria””
    Cordialmente La Saluto e Ringrazio..

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