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La cancellazione di ipoteca iscritta in forza di sentenza di separazione, a garanzia di crediti alimentari, non gode delle agevolazioni fiscali

Cancellazione di ipoteca e separazione: il trattamento tributario

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La cancellazione di ipoteca iscritta da un coniuge a carico dell’altro, in forza di sentenza di separazione, a garanzia di crediti alimentari, non gode delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74.

Agenzia delle Entrate – Consulenza giuridica del 21-12-2018 – Risposta a quesito

Un coniuge iscriveva ipoteca sui beni dell’altro a garanzia delle somme dovute a titolo di mantenimento, riconosciuti nella sentenza di separazione.

Detta iscrizione avveniva in regime fiscale di esenzione da ogni tributo, ai sensi dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 .

Successivamente i coniugi raggiungevano un accordo che prevedeva la cancellazione di ipoteca.

Nell’atto di consenso alla cancellazione di ipoteca venivano richieste le medesime agevolazioni fiscali, quindi l’esenzione da imposte di bollo, registro, nonché da ogni altra tassa, in quanto relativa ad ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione.

In sede di esecuzione della formalità di cancellazione emergevano tuttavia dubbi in merito al trattamento tributario da riservare alla cancellazione di ipoteca, e stante la mancanza di prassi e precedenti giurisprudenziali specifici, veniva avanzato quesito all’Agenzia delle Entrate che forniva la seguente risposta.

L’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”, dispone che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176, la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità dell’articolo 19, in relazione agli artt. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e 1, Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell’esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Per effetto della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale, l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista dall’articolo 19 si applica, quindi, anche alle iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Nulla viene specificato in merito al regime tributario per la cancellazione di ipoteca.

Secondo la Corte costituzionale (n.176 del 1992; n.154 del 1999) il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile e del giudizio di separazione, risponde all’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale ed è finalizzato a favorire e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge nel cui interesse è previsto il beneficio.

Dal punto di vista oggettivo, le agevolazioni di cui al citato art. 19 si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (cfr Circolare n.18 del 2013).

Ai fini dell’esenzione, pertanto, l’atto deve trovare la propria causa giuridica nella sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi al momento della separazione.

Con riferimento al caso in esame, per la cancellazione di ipoteca iscritta a seguito di sentenza di separazione a garanzia di crediti alimentari è necessario un titolo idoneo che può essere un atto notarile di consenso del creditore reso nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ossia una dichiarazione di rinuncia del creditore all’ipoteca a seguito di estinzione dell’obbligazione garantita o di transazione (art. 2882 c.c); oppure una sentenza o provvedimento passato in giudicato nel quale il giudice ordina la cancellazione dell’ipoteca (art. 2884 c.c).

La cancellazione di ipoteca interviene, dunque, in un momento successivo rispetto al momento della separazione o dello scioglimento del matrimonio e come tale non trova la propria causa giuridica nella sistemazione dei rapporti al momento della separazione o del divorzio.

L’atto di cancellazione non rientra, in ogni caso, nel novero degli atti tassativamente elencati nell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

La norma recata nel citato articolo, in quanto norma di agevolazione, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione analogica (Cfr Cass. 8121/2012; 6925/2011; 5570/2011).

Pertanto, si ritiene che la cancellazione di ipoteca iscritta da un coniuge a carico dell’altro, in forza di sentenza di separazione, a garanzia di crediti alimentari, non è agevolabile ai sensi dell’articolo 19 citato.

 


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