2018
Divorzio: effetti della morte del coniuge sulla domanda di mantenimento
Avv. Matteo Mami / 0 Commenti /Divorzio: cosa succede se il coniuge muore prima del passaggio in giudicato della sentenza che dispone la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge?
Cessazione della materia del contendere o trasmissione del diritto nei confronti degli eredi?
La vicenda processuale della causa di divorzio.
Il Tribunale con sentenza non definitiva dichiarava lo scioglimento del matrimonio.
La decisione veniva impugnata ed il giudizio sulle altre domande accessorie (richiesta di assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge e dei figli) rimaneva sospeso sino al passaggio in giudicato della dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Una volta quest’ultima divenuta definitiva, il Tribunale riconosceva il diritto alla corresponsione di un assegno annuo in favore dell’ex coniuge, mentre riteneva cessato l’obbligo di mantenimento in favore dei figli.
La decisione veniva impugnata fino in Cassazione.
Nel corso del giudizio di Cassazione il coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento decedeva.
A questo punto sorge la questione sugli effetti che un tale evento produce sulle domande accessorie di divorzio che sono ancora “autonomamente” sub judice e dunque non ancora riconosciute in forza di sentenza passata in giudicato.
Sul punto esistono due diversi orientamenti.
Una prima linea giurisprudenziale (Cass. Civ. 1 sez. civ. n. 17041 del 3 agosto 2007 e n. 9238 del 23 ottobre 1996) ritiene che la morte del soggetto obbligato, avvenuta nel corso del giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere, in quanto, una volta proposta la domanda giudiziale di riconoscimento dell’assegno, il credito derivante dalle rate scadute anteriormente alla data di decesso risulterebbe trasmissibile agli eredi.
Per questo motivo permane l’interesse della parte richiedente l’assegno ad una definitiva regolamentazione del suo diritto.
Più di recente si è affermata una giurisprudenza di segno opposto che ha rinnovato un filone di pronunce risalenti e conformi.
Secondo tale indirizzo va rilevato che l’art. 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi e che tale evento non solo deve considerarsi preclusivo della dichiarazione di separazione e di divorzio ma ha anche l’effetto di travolgere ogni pronuncia accessoria alla separazione e al divorzio emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato (Cass. Civ. 1 sez. n. 18130 del 26 luglio 2013, n. 9689 del 27 aprile 2006; n. 27556 del 20 novembre 2008; cfr. anche Cass. civ. sez. 1 n. 661 del 29 gennaio 1980; n. 1757 del 18 marzo 1982, n. 740 del 3 febbraio 1990, n. 2944 del 4 aprile 1997).
La Corte, Sezione Prima, con sentenza 20 Febbraio 2018 n. 4092, riteneva di aderire a quest’ultimo indirizzo prevalente e dichiarava la cessazione della materia del contendere.
La Corte perveniva ad una decisione di questo tipo nonostante il fatto che la sentenza dichiarativa del divorzio fosse passata in giudicato prima della morte del coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno.
Il Giudice di legittimità muoveva dal fatto che solo ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie.
Tali ragioni, se non possono costituire il presupposto per una dilazione ingiustificata sulla pronuncia relativa allo status, non possono altresì costituire una fonte di deroga al principio per cui l’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile, proprio perché si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale che può essere accertata solo in relazione all’esistenza della persona cui lo status personale si riferisce.
Ciò comporta che, per un verso, deve ritenersi improseguibile, nei confronti degli eredi del coniuge, l’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, e, per altro verso, comporta che gli eredi del coniuge obbligato non possono subentrare nella sua posizione processuale al fine di far accertare la insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi.
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