2017
Mancato pagamento del mantenimento del coniuge: paga lo Stato
Avv. Matteo Mami / 1 Commenti /In caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, il coniuge in stato di bisogno può accedere ad un Fondo di solidarietà statale.
La Legge di stabilità 2016 aveva, infatti, istituito uno speciale fondo di solidarietà prevedendo che “il coniuge in stato di bisogno che non e’ in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo“
Il decreto del Ministero della Giustizia del 15/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2017, ha dato attuazione alla predetta legge ed ha individuato i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del fondo di solidarietà.
Per il momento la normativa, in via sperimentale, prevede che l’istanza possa essere depositata solamente presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello (pertanto per i residenti in Emilia Romagna l’istanza deve essere depositata al Tribunale di Bologna).
La normativa, inoltre, riguarda solo il coniuge separato e non tutela il coniuge divorziato e le ex coppie conviventi.
Vediamo i restrittivi requisiti per poter beneficiare del fondo:
- l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare deve essere inferiore o uguale ad € 3.000,00;
- nel caso in cui il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente, il datore dei lavoro deve essersi reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del coniuge;
- occorre che i tentativi di pignoramento mobiliare presso il debitore e/o presso terzi, promossi nei confronti del coniuge inadempiente, abbiano dato esito negativo;
- il coniuge inadempiente non deve essere titolare di beni immobili.
Non tutti, pertanto, potranno accedere al fondo, ma solamente chi si trova con basso reddito e abbia dimostrato l’impossibilità di recuperare le somme dovute dal coniuge inadempiente.
Lo Stato, una volta anticipate le somme al coniuge in stato di bisogno, si sostituirà nei diritti di quest’ultimo ed agirà nei confronti del coniuge inadempiente per recuperare quanto anticipato.
Commenti 1
Michele
11 Maggio 2017 13:38 ·Salve io non do più il mantenimento ai miei figli essendo che non o possibilità non lavoro convivo con la compagna e il nostro isee e 3 ,864 o diritto a un aiuto grazie.
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