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Diritto di visita dei figli nel rispetto del principio di bigenitorialità non significa per i genitori avere uguali tempi di frequentazione

Diritto di visita figli: bigenitorialità non vuol dire stesso tempo insieme

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Diritto di visita dei figli nel rispetto del principio di bigenitorialità non significa per i genitori avere uguali tempi di frequentazione.

Nell’ambito del diritto di visita dei figli, il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore.

Cassazione civile, sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902. Est. Irene Tricomi.

L’esercizio del diritto, infatti, deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore.

Il giudice deve adottare le decisioni in materia di affidamento dei figli minori effettuando un giudizio prognostico, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione.

Tale valutazione deve essere effettuata sulla scorta di elementi concreti, quali il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

Una tale valutazione, in ogni caso, non può prescindere dal rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Sul punto aveva già avuto modo di esprimersi la Suprema Corte con sentenza n. 18817 del 23/09/2015.

Il diritto di visita deve essere pertanto determinato tenendo conto, non solo del dato quantitativo, ma anche di quello qualitativo, ovvero dalla presenza del genitore nella vita del figlio, e il tipo di rapporto genitore – figlio più o meno intenso, fino a quel momento.

Il dato quantitativo dipenderà poi anche dalla quantità di tempo che il genitore è in grado di dedicare al minore.

 


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