phone icon0523 1997201 - Cell. 388 890 5626
divider

Notizie legali

separator

Il coniuge ha diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto percepita dall'altro coniuge dopo la la proposizione della domanda di divorzio

Il diritto all’indennità del trattamento di fine rapporto percepita dal coniuge

/ 0 Commenti /

Il coniuge titolare di assegno divorzile ha diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, se detta indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio, o anche prima, purché venga a maturare dopo la proposizione della domanda di divorzio.

Cassazione civile, sez. VI, 22 Marzo 2018, n. 7239.

L’art. 12 bis della legge sul divorzio (L. 1 dicembre 1970, n.898) stabilisce che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità del trattamento di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza“.

Per effetto di tale disposizione normativa, il coniuge, affinché abbia diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto percepita dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, devono verificarsi le seguenti circostanze:

  • deve essere stata pronunciata sentenza di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
  • il coniuge beneficiario deve essere titolare di un assegno divorzile di mantenimento ai sensi dell’art. 5 della legge di divorzio;
  • il coniuge beneficiario non deve essere nel frattempo passato a nuove nozze.

Il predetto art. 12 bis, infine, precisa che il diritto ad una parte dell’indennità del trattamento di fine rapporto sussiste anche se questa «viene a maturare dopo la sentenza».

La Suprema Corte ha chiarito che tale espressione deve essere interpretata nel che tale diritto spetta anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda.

Al momento della proposizione della domanda di divorzio, invero, il coniuge ancora non può essere considerato titolare dell’assegno divorzile, divenendo tale soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ovvero, di quella ancora successiva che lo abbia liquidato.

La «ratio» della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota di indennità del trattamento di fine rapporto, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all’assegno divorzile.

Tuttavia, il diritto all’assegno divorzile sorge in astratto, se spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi.

Ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell’assegno di divorzio, ove l’indennità sia percepita dall’avente diritto dopo la domanda di divorzio, all’ex coniuge spetta l’attribuzione del diritto alla quota di trattamento di fine rapporto al momento del definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell’assegno (Cass., 06/06/2011, n. 12175; Cass., 20/06/2014, n. 14129).

Una simile interpretazione, d’altronde, è coerente con la natura costitutiva della sentenza di divorzio e con la possibilità, ai sensi dell’art. 4, decimo comma, legge n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a far data dalla domanda (Cass., 17/12/2003, n. 19309).

Leggi la sentenza

 


Iscriviti alla newsletter in fondo alla pagina per seguire i miei articoli e rimanere aggiornato.

Se ti informi puoi conoscere, tutelare e difendere i tuoi diritti.

Se l’articolo ti è piaciuto commentalo e condividilo.


Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:

Assegnazione casa coniugale: cosa succede in caso di pignoramento?

Divorzio: effetti della morte del coniuge sulla domanda di mantenimento

Dieta vegana figli: se i genitori sono in disaccordo chi decide?

Spese straordinarie mantenimento figli: quali sono e quali devono essere preventivamente concordate con l’altro genitore.

Mancato pagamento del mantenimento del coniuge: paga lo Stato.

Assegno divorzile: ex coniuge che non si sposa ma inizia una nuova convivenza perde il diritto al mantenimento?

Comunione dei beni tra coniugi e costruzione di immobile

separator

Nessun commento

separator

Lascia un commento