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A chi spetta la proprietà di una costruzione realizzata dai coniugi in regime di comunione dei beni sul terreno di proprietà esclusiva di uno di essi?

Comunione dei beni tra coniugi e costruzione di immobile

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A chi spetta la proprietà di una costruzione realizzata nel corso del matrimonio da entrambi i coniugi in regime di comunione dei beni sul terreno di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi?

Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente la Suprema Corte con sentenza del 29 Ottobre 2018, n. 27412.

In materia di rapporti patrimoniali della famiglia, ai sensi dell’art. 177 comma 1 lett. a) c.c., tutti gli acquisti effettuati, insieme o separatamente dai coniugi nel corso del matrimonio in regime di comunione dei beni, costituiscono oggetto di comunione e sono, dunque, di proprietà di entrambi i coniugi indipendentemente dall’intestazione formale dei beni.

Questo vuol dire che se un coniuge acquista in via esclusiva un bene, la proprietà di quest’ultimo ricade comunque in comunione dei beni e la proprietà è pertanto di entrambi i coniugi.

Fanno eccezione esclusivamente i beni personali elencati nell’art. 179 c.c.

Ma cosa succede se i coniugi costruiscono insieme una casa su un terreno che è di proprietà esclusiva e personale di uno dei due coniugi?

Il quesito.

La proprietà della casa sarà comune, ai sensi dell’art. 177 c.c., o sarà di esclusiva proprietà del coniuge proprietario del terreno, ai sensi dell’art. 934 c.c.

Quest’ultimo articolo, infatti, prevede che qualunque costruzione od opera esistente sopra un suolo appartiene al proprietario di questo salvo che risulti diversamente dal titolo (contratto, accordo, ecc.) o dalla legge (cosiddetto principio dell’accessione).

Secondo un orientamento consolidato dalla Cassazione (vedi Cass. n. 7060/2004; Cass. n. 20508/2010 e Cass. n. 16670/2013)  il principio generale dell’accessione, posto dall’art. 934 c.c., non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, poiché l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale.

Ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, spettando al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione il diritto di ripetere nei confronti dell’altro le somme spese, ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Il coniuge non proprietario che ha partecipato e contribuito alla costruzione dell’immobile non acquisterà, dunque, la proprietà dell’immobile ma gli spetterà solo il diritto di pretendere la restituzione delle somme spese.

Leggi la sentenza


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