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I balconi in condominio non sono beni comuni e le spese di rifacimento degli stessi non possono essere ripartite tra tutti i condomini.

Balconi in condominio: beni comuni o di esclusiva proprietà dei condomini?

/ 1 Commenti /

I balconi in condominio appartengono ai proprietari dei rispettivi appartamenti e le spese di rifacimento degli stessi non possono essere ripartite tra tutti i condomini, ad eccezione del caso in cui gli stessi rechino rivestimenti esterni pregiati o fregi decorativi tali da determinare una chiara funzione estetica.

Tribunale di Roma, sentenza n. 20202/2019.

Il caso riguardava una delibera assembleare con la quale un Condominio decideva di suddividere, al 50% con i singoli proprietari, le spese inerenti i lavori straordinari per il rifacimento delle facciate e dei balconi dello stabile.

Uno dei condomini, tuttavia, impugnava la delibera sulla base del fatto che i balconi del palazzo non avevano valore artistico e, pertanto, dovevano essere considerati di proprietà esclusiva degli appartamenti cui accedevano, con la conseguenza della illegittimità della ripartizione delle spese deliberata dal Condominio.

Quest’ultimo, invece, riteneva che i frontalini dei balconi e la parte inferiore degli stessi, avendo caratteristiche uniformi, assolvevano ad «una precisa funzione estetica e di decoro», rendendoli di fatto dei beni comuni

Il Tribunale in sentenza provvedeva a richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui i balconi aggettanti costituiscono dei «prolungamenti delle corrispondenti unità immobiliari» e, di conseguenza, appartengono alla proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari.

Ne consegue che gli oneri di manutenzione devono essere sopportati esclusivamente da costoro, salvo l’ipotesi in cui «i balconi rechino rivestimenti esterni pregiati o fregi decorativi ed ornamentali sì da conferire al fabbricato un profilo estetico più gradevole», dovendo considerarsi in tal caso comuni a tutti i condomini.

Il Tribunale, alla luce della perizia espletata in corso di causa, riteneva che i balconi in oggetto non presentassero i predetti requisiti di valore estetico e, pertanto, li considerava quali beni privati, con la conseguente nullità della delibera assembleare che aveva fissato criteri di riparto di spese inerenti beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini.


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Commenti 1

  • Sofie Terkildsen

    11 Marzo 2020 13:35 · Rispondi

    Sovente tra i balconi in edifici in condominio esistono dei divisori, che hanno la funzione di delimitare le rispettive proprieta dei condomini, ovvero il confine tra parte comune e proprieta individuale.

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