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Bolletta acqua: in caso di consumo anomalo e spropositato, l'utente è tenuto al totale pagamento o in misura inferiore? A chi spetta l'onere probatorio?

Bolletta acqua va pagata in caso di consumo anomalo e spropositato?

/ 2 Commenti /

Bolletta acqua: in caso di consumo anomalo e spropositato, l’utente è tenuto al totale pagamento o in misura inferiore? A chi spetta l’onere probatorio?

Sentenza del Tribunale di Oristano, 12 Gennaio 2019.

Un titolare di utenza domestica formata da nucleo familiare di quattro persone citava in giudizio il fornitore e gestore del servizio idrico sostenendo la erroneità, per malfunzionamento del contatore e per perdite occulte, dei corrispettivi addebitati nella bolletta acqua, e domandando, pertanto, la determinazione dei corrispettivi, sulla base dei consumi presunti, la diminuzione della somma dovuta in proporzione al concorso colposo del fornitore determinato da omessa lettura alle singole scadenze, da omessa segnalazione dei consumi anomali e da omessa manutenzione del contatore.

L’attore esponeva di aver ricevuto bollette acqua per consumi esorbitanti per una famiglia di quattro persone, e che tali consumi, anomali e sproporzionati, erano da attribuirsi al malfunzionamento del contatore, ad una perdita ad un tubo ed alla cisterna, e che tali circostanze erano assolutamente impossibili da rilevare da parte sua.

Il fornitore dell’acqua sosteneva, invece, la regolarità delle letture e delle bollette acqua, il mancato controllo dei consumi da parte dell’utente ed, in ogni caso, il mancato esonero dall’obbligo di pagamento del dovuto per la somministrazione d’acqua.

Il Tribunale osserva che il contratto di fornitura d’acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, e che il rapporto di utenza idrica che si instaura tra gestore ed utente non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza (cfr. Corte cost. n. 335 del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione.

I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integrante del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto.

Il Tribunale rileva che secondo le condizioni generali applicabili al rapporto in esame, la determinazione del corrispettivo, che soggiace al sistema tariffario e presuppone, di regola, la misurazione dei consumi, è resa possibile anche in caso di malfunzionamento del contatore, ai sensi dell’art. B.35, che prescrive di ricostruire i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni ovvero, in assenza di dati storici, sulla base dei valori medi statistici ricavati in funzione della tipologia di utenza.

Nella verifica dei consumi, che servono di fondamento al calcolo, occorre stabilire la causa della sospetta eccedenza.

Occorre verificare se il rilevamento di consumi esagerati dipenda da vizio del contatore, o da errore di lettura o di trascrizione, ovvero da perdita occulta nell’impianto idrico, e quindi se la causa della elevata entità del consumo in contestazione sia imputabile al gestore o all’utente.

Sul punto deve trovare applicazione il criterio di ripartizione dell’onere della prova elaborato dalla giurisprudenza, che addossa al gestore la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (cfr. Cass. n. 13193 del 2011).

Pertanto, in caso di contestazione, grava sul fornitore l’onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici).

Tuttavia l’utente, anche qualora sia fondata la sua denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo, non è liberato dalla obbligazione di corrispondere la somma dovuta, bensì è tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i consumi presumibili, quali possono essere storicamente desunti da misure anteriori o posteriori ovvero, in difetto, statisticamente delineati per una utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d’uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone: in altri termini, quello che cambia è soltanto il modo di determinare il corrispettivo della somministrazione, e non l’obbligo di pagarlo, a norma dell’art. 1562, comma 2, cod. civ., secondo le scadenze convenute.

Nell’ambito del rapporto contrattuale non incide in modo diretto sulla determinazione del dovuto per la fornitura d’acqua, l’eventuale violazione degli obblighi di carattere accessorio posti a carico del somministrante, di emettere fatture con periodicità inferiore al bimestre, e di lettura dei consumi in numero non inferiore a tot volte all’anno (solitamente due), ai fini del riscontro dei consumi presunti, questi ultimi tratti dai consumi accertati in precedenza, e del conseguente conguaglio rispetto ai consumi reali, oltre a dover avvertire del consumo anomalo, ovvero quando rilevato in misura tre volte superiore alla media storica.

A tali obblighi si accompagna, infatti, nell’economia del rapporto, i seguenti doveri di cooperazione del somministrato:

  • accertare la causa della mancata ricezione della fattura ed attivarsi per richiederne un duplicato, al fine di evitare gli effetti della mora sulla sua obbligazione pecuniaria;
  • controllare i propri consumi, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del gestore, e a dare immediata comunicazione qualora riconosca l’imperfetto funzionamento del contatore, al fine di consentire la necessaria riparazione o sostituzione;
  • effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite;
  • il tutto con facoltà di comunicare al gestore i dati di consumo autonomamente rilevati, al fine di favorire l’aderenza delle singole fatture all’entità della complessiva somministrazione.

Ne deriva che nel caso di omessa o irregolare rilevazione o fatturazione, da parte del gestore, l’utente non è autorizzato, per ciò solo, a rifiutarsi di pagare la somma dovuta, che costituisce prestazione legata dal nesso di corrispettività alla continua ed ininterrotta fornitura d’acqua, oggetto dell’obbligazione principale assunta dal gestore.

Non v’è titolo, perciò, a opporre l’eccezione d’inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., a meno che non si lamenti la temporanea sospensione del servizio.

Né l’utente può invocare, ove siano mancate le letture o le fatture alle scadenze stabilite, la diminuzione del corrispettivo per concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., poiché tale norma è diretta a commisurare alla gravità della colpa ed all’entità delle conseguenze derivatene il risarcimento del danno da inadempimento, e non l’entità dell’obbligazione dedotta in contratto, riguardante il versamento del corrispettivo, a cui il debitore è periodicamente tenuto per effetto dell’erogazione del servizio.

Nel corso del processo veniva incaricato un consulente tecnico d’ufficio di verificare il buon funzionamento del misuratore e, in caso di inattendibilità, di determinare la entità del corrispettivo maturato secondo il presumibile consumo.

Il consulente provvedeva a far analizzare il contatore installato e, dalle verifiche effettuate presso un laboratorio accreditato, facente parte del sistema nazionale di taratura, risultava la non corretta misurazione di portata, con grado di errore variabile, superiore ai prescritti limiti di tolleranza.

Accertata la inattendibilità dello strumento di misura, non disponendo di consumi storici rilevati con alcun misuratore diverso da quello inidoneo, il consulente procedeva, secondo le istruzioni impartite, a ricostruire i consumi in termini statistici, ascrivendo alla utenza in esame i quantitativi tratti dalle tabelle ISTAT per la stessa provincia, e perveniva alla determinazione del corrispettivo dovuto per il periodo di fornitura in contestazione.

 


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Commenti 02

  • Giuseppe

    14 Aprile 2023 11:41 · Rispondi

    La perdita occulta dell’acqua lungo la rete condominiale, provvisto da un contatore primario (generale) e di vari contatori dei singoli condomini, va attribuita per il pagamento, ai conduttori oppure ai singoli proprietari, in quote millesimali. Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      14 Aprile 2023 12:43 · Rispondi

      Per perdite d’acqua derivanti dalla rottura di tubature risponde il proprietario che resta custode delle pareti e degli impianti e deve occuparsi dei lavori di manutenzione straordinaria.
      Il conduttore risponde solo per perdite derivanti da cattiva manutenzione ordinaria come la pulizia delle tubature dei lavandini.

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