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Newsletter Avv. Matteo Mami – Studio Legale in Piacenza

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Le newsletter dell’Avv. Matteo Mami con studio legale in Piacenza, in materia di diritto di famiglia, separazione, divorzio, amministrazione di sostegno, diritto civile e privato, condominio, diritto processuale civile ed esecuzioni, diritto penale e processuale penale, garanzie del compratore, cancellazione di ipoteca e rapporti di conto corrente.

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I balconi in condominio non sono beni comuni e le spese di rifacimento degli stessi non possono essere ripartite tra tutti i condomini.

Balconi in condominio: beni comuni o di esclusiva proprietà dei condomini?

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I balconi in condominio appartengono ai proprietari dei rispettivi appartamenti e le spese di rifacimento degli stessi non possono essere ripartite tra tutti i condomini, ad eccezione del caso in cui gli stessi rechino rivestimenti esterni pregiati o fregi decorativi tali da determinare una chiara funzione estetica.

Tribunale di Roma, sentenza n. 20202/2019.Read More


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Aumento canone locazione: è nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili, anche se ad uso non abitativo, concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato e registrato

Aumento canone locazione: nullo il patto aggiunto occulto non registrato

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Aumento canone locazione: è nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili, anche se ad uso non abitativo, concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall’avvenuta registrazione.Read More


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Come deve avvenire la ripartizione spese consumo acqua condominiale

Ripartizione spese consumo acqua condominiale

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In tema di condominio, la ripartizione spese consumo acqua condominiale, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, in mancanza di contatori installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell’art. 1123 c.c., comma 1, in base ai valori millesimali delle singole proprietà, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che – adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare – esenti al contempo dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno.

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