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Taratura autovelox: la prova del corretto funzionamento è a carico dell’amministrazione ed il verbale non fa piena prova fino a querela di falso

Taratura autovelox: la prova del corretto funzionamento

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Taratura autovelox: la prova del corretto funzionamento dell’apparecchio è a carico dell’amministrazione ed il verbale non fa piena prova fino a querela di falso.

Cassazione civile, sez. II, 13 Dicembre 2018, n. 32369.

Con ordinanza prefettizia veniva ingiunto il pagamento della sanzione prevista per la violazione di cui all’art. 142, 8 co., c.d.s. rilevata mediante apparecchiatura “autovelox”.

L’ingiunto proponeva ricorso al giudice di pace di Roma deducendo, tra l’altro, che il verbale di contestazione non indicava alcun dato relativamente alla omologazione ed alla taratura dell’apparecchio “autovelox”, ovvero si limitava ad attestare che l’apparecchiatura era stata “debitamente omologata e revisionata”, e chiedeva l’annullamento del verbale.

Il giudice di pace rigettava l’opposizione e il ricorrente proponeva appello al Tribunale, il quale rigettava il gravame.

Il Tribunale evidenziava che alla stregua delle indicazioni di cui al verbale di accertamento della violazione dovevano reputarsi rispettati i requisiti richiesti per la regolarità della contestazione.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per la cassazione della decisione.

La Suprema Corte preliminarmente osserva e spiega che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, 6 co., del dec. lgs. n. 285/1992 (Corte cost. 18.6.2015, n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (cfr. Cass. 11.5.2016, n. 9645).

E spiega ancora che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, 6 co., del dec. lgs. n. 285/1992 (Corte cost. 18.6.2015, n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. (ord.) 11.1.2018, n. 533).

Nel caso concreto, la Corte rilevava che, a fronte della contestazione effettuata dal ricorrente, la prefettura non aveva allegato e comprovato l’effettuazione di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che il tribunale non aveva riscontrato l’effettuazione di siffatte verifiche.

Secondo la Corte non è sufficiente che il verbale riporti che “la violazione era stata rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox (…) debitamente omologata e revisionata, della quale gli agenti (…) avevano accertato preventivamente e costantemente la corretta funzionalità”.

Al contempo la Corte non condivide l’affermazione del tribunale secondo cui “la prova del regolare funzionamento dell’apparecchiatura al momento della constatazione dell’infrazione (…) sia insita nel peculiare valore del verbale di accertamento, per contraddire il quale l’unico rimedio esistente sarebbe stato la querela di falso”.

Difatti, nel giudizio di opposizione a ordinanza – ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso solo e limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (cfr. Cass. 20.3.2007, n. 6565).

Evidentemente il verbale non riveste fede privilegiata – e quindi non può far fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura “autovelox”.

In accoglimento del ricorso, la Corte enuncia il seguente principio di diritto, conformemente a quanto già espresso con i conformi precedenti n. 9645/2016 e n. 533/2018: “il verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 142, 8 co., c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio “autovelox”, non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura “autovelox

Leggi il provvedimento integrale


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