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Taratura autovelox e illegittimità multe eccesso velocità

Taratura autovelox e illegittimità delle multe per eccesso di velocità

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Taratura autovelox: sono legittime le contravvenzioni per eccesso di velocità rilevate tramite apparecchiature autovelox non in regola con la taratura periodica annuale?

In materia di taratura autovelox, la Corte Costituzionale con sentenza 18/06/2015 n° 113 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

La predetta decisione assume particolare importanza, in quanto il precedente consolidato orientamento della Corte di Cassazione era quello di ritenere che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, non dovevano essere sottoposte alla procedura di verifica periodica.

La Corte Costituzionale, diversamente, precisa che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole.

I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Occorre a tal proposito considerare che l’uso delle apparecchiature di misurazione è strettamente collegato al valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità.

È evidente che, al fine di dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità, la disposizione realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. È vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell’onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell’accertamento – il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo.

Ne deriva che sono illegittime, e dunque impugnabili tramite ricorso entro 30 giorni dalla notifica del verbale, tutte le multe per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox non in regola con la taratura periodica che sono successive alla sentenza della Corte Costituzionale in oggetto.

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