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Confisca veicolo ed esito positivo della messa alla prova

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Guida in stato di ebbrezza – Esito positivo messa alla prova – Estinzione reato – Confisca veicolo – Incostituzionale

Corte Costituzionale, sentenza 24 aprile 2020 n. 75

La confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza non è consentita nel caso in cui il reato si sia estinto per esito positivo della messa alla prova.

La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittimo l’art. 224-ter comma 6° del Codice della Strada: “nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova“.

Vi è infatti da considerare quanto segue.

L’imputato per guida in stato di ebbrezza può chiedere di svolgere lavori di pubblica utilità.
L’esito favorevole del programma di lavori di pubblica utilità produce l’estinzione del reato e una serie di benefici, tra i quali, quello della revoca della confisca del veicolo.

Vi sono, tuttavia, due casi in cui l’imputato per guida in stato di ebbrezza non può essere ammesso al beneficio dei lavori di pubblica utilità:
1) l’aver già beneficiato di detta conversione;
2) l’aver provocato un incidente stradale.
In tali casi l’imputato potrà, invece, beneficiare (salvo che sussistano tutti gli altri presupposti) della messa alla prova, che, come nel caso dei lavori di pubblica utilità, prevede lo svolgimento di un programma di attività sostitutiva rispetto alla pena.

L’esito positivo del programma di messa alla prova, tuttavia, non esclude la confisca del veicolo.

L’art. 224-ter comma 6 del Codice della Strada prevede, infatti, che nel caso di estinzione del reato, il prefetto verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge e procede all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell’art. 213.

Secondo la Consulta “E’ manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova“.

Pere effetto di questa importante sentenza, la confisca del veicolo non sarà più consentita in danno degli imputati del reato di guida in stato di ebbrezza che abbiano ottenuto l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, con la conseguenza che il veicolo precedentemente sequestrato dovrà essere loro restituito.

La Consulta si è espressa sull’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, perché quello era il caso che le era stato sottoposto, ma non vi è motivo di dubitare che una pari pronuncia di incostituzionalità sarà riservata al parallelo caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti di cui all’art. 187 C.d.s.

Leggi la sentenza

 

La confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza non è consentita nel caso in cui il reato si sia estinto per esito positivo della messa alla prova

 


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