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Rimuovere le foto da Facebook: posso chiedere la condanna se la pubblicazione è senza il mio consenso?

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Il Tribunale di Napoli (sentenza del 30.07.2014) condanna la coniuge a rimuovere le foto da Facebook per esser venuto meno il consenso alla loro pubblicazione.

Tizio depositava un ricorso d’urgenza in Tribunale (art. 700 c.p.c.) nei confronti della moglie, con la quale era in corso la separazione, per ottenere la rimozione dal profilo Facebook di quest’ultima delle fotografie che lo vedevano ritratto in atteggiamenti affettuosi con la stessa.

Tizio aveva certamente prestato il consenso ad essere ritratto nelle fotografie (infatti le fotografie mostravano i coniugi in luoghi di vacanza o ricorrenze familiari), ma non risultava che lo stesso avesse prestato il consenso alla pubblicazione delle stesse, oppure, se anche questo fosse stato prestato, era sicuramente in seguito venuto meno.

In materia di diritto alla riservatezza dell’immagine, l’art. 96 della legge n. 633 del 1941 prevede che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa….“, l’art. 97, stessa legge, prevede che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è ricollegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione ed anche al decoro nella persona ritrattata“.

Le immagini riprodotte, seppure scattate in luoghi pubblici quali strade o piazze, non erano immagini che ritraevano eventi pubblici (ad esempio manifestazioni politiche o religiose, ecc) e casualmente riprendevano anche il ricorrente, ma erano chiaramente ritratti della coppia di coniugi.

Il Tribunale riteneva che l’inserimento di una fotografia nelle proprie pagine di un social network equivalga a pubblicazione, in quanto potenzialmente idoneo a mostrare la foto a un pubblico indifferenziato di utenti, a differenza dell’inserimento della fotografia in un album o cornice conservati in casa.

Irrilevante è stata ritenuta la circostanza che la visibilità delle fotografie fosse ristretta al gruppo di utenti “amici” della moglie, in quanto non solo risulterebbe necessario verificarne il numero, peraltro sempre soggetto a continue variazioni, ma anche perché tale regola di riservatezza potrebbe essere facilmente aggirata da navigatori esperti.

Il Tribunale riteneva, altresì, che un’interpretazione evolutiva delle norme, che tenga conto dell’evoluzione della tecnologia e del costume sociale, non può portare a ritenere lecita la pubblicazione dell’immagine di una persona senza il suo consenso.

Infatti, anche nel caso in cui la fotografia non sia lesiva dell’onore della persona, l’estrema diffusività della pubblicazione di una fotografia su internet aggrava notevolmente rispetto a qualsiasi altro mezzo la violazione del diritto alla immagine, che rappresenta un riflesso del diritto della persona.

In ultimo il Tribunale sottolinea che il social network Facebook non ha provveduto, nelle informazioni relative al servizio, a ricordare agli iscritti soggetti alla normativa nazionale italiana che la pubblicazione di una foto, anche in area riservata, senza il consenso della persona ritratta rappresenta una violazione della legge italiana.

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