2014

Effetti raccomandata non consegnata al destinatario e tornata al mittente per compiuta giacenza
Avv. Matteo Mami / 10 Commenti /Effetti raccomandata non consegnata: la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (cfr. Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847).
Capita spesso, infatti, che la comunicazione inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno non venga consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla.
In tali casi è previsto che la raccomandata venga depositata presso l’Ufficio postale e di tale formalità venga data comunicazione al destinatario, mediante avviso di giacenza presso l’Ufficio postale, lasciata nella cassetta delle lettere. Quali sono gli effetti raccomandata non consegnata?
Decorsi trenta giorni senza che il destinatario provveda al ritiro della raccomandata presso l’Ufficio postale, questa viene restituita al mittente con la dicitura “al mittente per compiuta giacenza“.
In tale eventualità, la comunicazione inoltrata a mezzo raccomandata (disdetta, recesso, intimazione ad adempiere, messa in mora, ecc.) produce ugualmente i propri effetti di conoscenza in capo al destinatario?
Il destinatario, per superare la presunzione di conoscenza di cui sopra, deve provare di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di avere avuto notizia dell’atto.
La prova richiesta dalla legge, per poter vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza (cfr, Cassazione 18 novembre 2013, n. 25824; Cassazione 6 novembre 2011 n. 20482).
La presunzione di arrivo a destinazione della raccomandata può essere fornita, anche in mancanza di avviso di ricevimento, mediante la ricevuta che attesti l’avvenuta spedizione tramite servizio postale. Tale presunzione si fonda sulle univoche e concludenti circostanze dell’avvenuta spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, nonché dei particolari doveri che la spedizione impone all’ufficio in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario.
Trattasi comunque di una presunzione semplice di ricezione, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, la quale può fornire la prova di non aver avuto notizia dell’intimazione senza sua colpa (cfr. Cassazione, Sez. II Civile, 23 ottobre – 28 novembre 2013, n. 26708; Cassazione n. 12954 del 2007; Cassazione. n. 13488 del 2011; Cassazione Sez. III civile, 9 settembre 1996, n. 8180; Cassazione Sez. III civile, 23 agosto 1990 n. 8621).
Per quanto sopra, la decisione di non ritirare una raccomandata si tramuta in una pessima scelta, in quanto, da un punto di vista legale, si presume conosciuta dal destinatario e produce gli stessi effetti di una raccomandata ritirata, ed in più, così facendo, il destinatario non potrà nemmeno conoscere il contenuto della comunicazione ed, eventualmente, intraprendere le opportune azioni e difese del caso.

Commenti 010
michele zuppa
18 Dicembre 2020 13:01 ·SE LA RACCOMANDATA VIENE INVIATA AD UN INDIRIZZO DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA NELLA FATTISPECIE AD UN PARENTE CON LO STESSO COGNOME ?
primosi antonella
1 Novembre 2020 17:04 ·Buonasera. Ho inviato una raccomandata con avviso di ricevimento dall ‘ufficio postale di zona. So per certo che il destinatario è a casa, ha il nome sul campanello.
Mi é ritornato indietro tutto dopo 7 giorni : lettera ed avviso con la dicitura destinatario irreperibile. Cosa posso fare ? Grazie
Avv. Matteo Mami
2 Novembre 2020 12:40 ·Buongiorno,
si accerti che il nominativo del destinatario compaia non solo sul campanello ma anche sulla cassetta delle lettere. Se il nominativo dovesse comparire anche sulla cassetta delle lettere può effettuare una segnalazione alle Poste.
In alternativa può chiedere la notifica dell’atto stragiudiziale (cioè il contenuto della raccomandata) tramite Ufficiale Giudiziario competente per il luogo di notifica.
Si accerti però, a seconda della zona ove si trova il destinatario, che l’Ufficiale Giudiziario possa procedere con una notifica a mani, in quanto, diversamente, procederà alla notifica a mezzo posta tramite Poste Italiane e il problema di omessa notifica per irreperibilità del destinatario si ripresenterà.
Dovrà inoltre sperare che l’Ufficiale Giudiziario rinvenga il destinatario di persona, in quanto, in caso di temporanea assenza del destinatario, l’Ufficiale Giudiziario dovrà procedere ad effettuare il deposito del plico presso il Comune e darne avviso al destinatario tramite raccomandata e il problema di omessa notifica si ripresenterà in quanto questa non sarà da considerarsi perfezionata.
Ultima alternativa è quella di procedere giudizialmente ed effettuare la notifica con la procedura dei soggetti irreperibili.
Riccardo Cascone
7 Marzo 2020 19:02 ·Salve,
prendo spunto dal suo ultimo messaggio del 23 settembre 2019.
Come poter contestare un mancato avviso di mancata consegna/giacenza, se la parola del postino fa piena prova?
Non ho mai ricevuto né la raccomandata né il successivo avviso di giacenza, a dir la verità non è la prima volta. Ma non so cosa poter fare.
Distinti saluti
Avv. Matteo Mami
9 Marzo 2020 12:58 ·Buongiorno,
bisogna promuovere uno speciale procedimento chiamato querela di falso e provare che, in realtà, non è mai stato dato l’avviso di avvenuto deposito della raccomandata, ricorrendo a qualsiasi tipo di indizio o dimostrazione che possa essere d’aiuto.
Purtroppo non è un compito facile trattandosi di dover provare un comportamento non realizzato.
Se come da lei scritto non si tratta della prima volta e trattasi, dunque, di comportamento ricorrente potrebbe essere capitato anche a qualche suo vicino.
Provi a chiedere.
Nel caso fosse così, si potrebbe anche presentare in Procura un esposto per falso nei confronti dei portalettere incaricati, in modo da avviare un’indagine.
Una situazione simile si è già verificata in passato.
Ecco un articolo
https://www.quotidianodipuglia.it/lecce/lecce_portalettere_postino_processo_falso-2230179.html
Nome (richiesto)
3 Febbraio 2020 15:35 ·buona sera,le pongo un quesito se la raccomandata da parte di poste ha una destinazione c.da senza numero civico,potrebbe essere una rivalsa da parte del destinatario….
Antonino
5 Novembre 2019 17:56 ·Buonasera avvocato se l’avviso di giacenza non venisse lasciato anche se trattasi di Poste italiane la comunicazione non dovrebbe ritenersi valida grazie per la risposta
Avv. Matteo Mami
5 Novembre 2019 19:01 ·Buonasera,
il problema è fornire la prova del mancato avviso.
L’attestazione effettuata dal postino fa piena prova e può essere contestata ed impugnata solo con la querela di falso.
Prospero
22 Settembre 2019 21:07 ·Cosa succede se per il recapito della raccomandata ci si affida a una posta privata e non viene lasciato l’avviso di giacenza nella cassetta della posta del destinatario momentaneamente assente? Le dichiarazioni di un postino privato possono produrre gli stessi effetti delle dichiarazioni fornite dall’incaricato delle Poste Italiane, al quale , come noto, viene riconosciuta la funzione di pubblico ufficiale?
In definitiva, quali effetti della compiuta giacenza nel caso prospettato?
Ringrazio per la cortese attenzione e porgo distinti slauti.
Avv. Matteo Mami
23 Settembre 2019 10:05 ·Buongiorno,
se non viene lasciato l’avviso di giacenza la comunicazione non può ritenersi perfezionata e dunque valida.
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