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Assegno divorzile in favore del coniuge: il mancato adempimento dell’ordinanza provvisoria presidenziale, emessa nel corso del giudizio di divorzio, configura il reato previsto dall’art. 570 c.p. e non quello di cui all’art. 12 sexies L. 898/1970.

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Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Penale, sentenza 31.10.2013 n. 3052

L’omesso versamento dell’assegno divorzile disposto in favore del coniuge con ordinanza provvisoria presidenziale ai sensi dell’art. 4 della legge in materia di divorzio, configura il reato previsto dall’art. 570 c.p. e non quello di cui all’art. 12 sexies L. 898/1970, in quanto, detta ultima norma prevede la punizione del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile dovuto a norma degli art. 5 e 6 della stessa legge, ovvero delle prescrizioni in materia disposte dal tribunale con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e detta norma non è suscettibile di applicazioni analogiche, ostandovi il disposto dell’art. 1 c.p.

Il caso vedeva Tizio imputato per il reato di cui all’art. 570 comma II c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza all’ex coniuge, omettendo di corrispondere alla stessa la somma mensile disposta con ordinanza provvisoria, nel corso del giudizio di divorzio dal Presidente del Tribunale.

Il Tribunale Penale Monocratico di Piacenza, previa riqualificazione dell’addebito contestato con la violazione di cui all’art. 12 sexies L. 898/1970, condannava l’imputato alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 150,00 di multa.

Proponeva impugnazione il difensore dell’imputato, il quale rilevava l’erronea qualificazione giuridica del fatto (la violazione di cui all’art. 12 sexies L. 898/1970, anziché quella correttamente contestata originariamente dalla Procura, di cui all’art. 570 comma II c.p.), con conseguente omessa valutazione di una condizione indispensabile per la sussistenza del reato, ovvero l’aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ed aver causato lo stato di bisogno in capo alla persona offesa.

Difatti, la differenza tra le due situazioni di omissione non è di poca rilevanza se si considera che, nell’ipotesi di cui all’art. 570 c.p., non ogni mancato pagamento costituisce un reato penale, dovendo piuttosto il giudice accertare che l’inadempimento del coniuge all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento abbia determinato nell’avente diritto un reale stato di bisogno, venendo a mancare per effetto di tale inadempimento i necessari mezzi di sussistenza. Viceversa, con l’art. 12-sexies della L. 898/1970 viene sanzionata sic et simpliciter la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, senza che sia necessario verificare se ciò abbia comportato il venir meno dei mezzi di sussistenza.

Il difensore sosteneva l’erronea qualificazione giuridica operata dal giudice di prime cure in ragione del fatto che: 1) l’art. 12 sexies della l. n. 898/70 prevede la punizione del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile dovuto a norma degli art. 5 e 6 della stessa legge, ovvero delle prescrizioni in materia disposte dal tribunale con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; 2) detta norma non è suscettibile di applicazioni analogiche, ostandovi il disposto dell’art. 1 c.p., e dunque la sanzione predetta non è applicabile all’inosservanza dell’ordinanza emessa, a norma dell’art. 4 della legge citata, dal presidente del tribunale in via temporanea e urgente, in favore del coniuge e della prole.

Unico precedente giurisprudenziale che ha avuto modo di pronunciarsi sul punto, e conformemente a quanto sopra esposto, è la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 2824/99.

La Corte d’Appello di Bologna faceva propria la tesi sostenuta dal difensore appellante e, previo accertamento che il mancato versamento dell’assegno al coniuge non aveva fatto venir meno, in concreto, i mezzi di sussistenza del nucleo familiare, assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste.

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