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Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in caso di uccisione di animale d’affezione

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Tribunale di Milano, Sezione Decima, sentenza 30 giugno 2014 n. 8698

Caio sparava alle due gattine di Tizia E Mevia provocando ad entrambe gravi lesioni che ne rendevano necessario l’immediato trasporto presso un ambulatorio veterinario ed il ricorso a numerose cure veterinarie.

Tuttavia, dopo qualche mese, nonostante l’intervento chirurgico e l’asportazione dall’addome di n. 4 pallini, a causa delle gravi lesioni riportate all’intestino tenue, una delle due gattine decedeva.

Tizia e Mevia citavano in giudizio Caio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale) e patrimoniale per le spese veterinarie sopportate.

Tra l’altro le due attrici, per provvedere al pagamento delle cure veterinarie pari ad Euro 8.500,00, si vedevano costrette a chiedere un finanziamento con un ulteriore esborso pari ad Euro 2.420,00 per interessi, oltre commissioni ed imposta di bollo.

Tizio veniva anche imputato, in separata sede, per il reato di cui all’art. 544 ter c.p. “Maltrattamento di animali” perché “ripetutamente per crudeltà e senza necessità ha causato lesioni a due gatti di proprietà di…. sparandogli con la carabina ad aria compressa, cagionando lesioni ad un gatto e la morte dell’altro“.

Il Tribunale riconosceva alle attrici il risarcimento del danno non patrimoniale (morale) patito a seguito della condotta delittuosa del convenuto, per la sofferenza subita a causa dell’evento, e che liquidava in Euro 2.000,00 (somma già rivalutata) in favore di ciascuna attrice.

Il danno non patrimoniale (morale) veniva individuato dal Tribunale nella sofferenza psichica per la privazione da parte delle attrici di un animale con il quale avevano instaurato un lungo rapporto di affetto, nonché per lo stress emotivo patito in seguito al ferimento degli animali che aveva causato ad entrambe le attrici crisi d’ansia ed insonnia. Detto danno, inoltre, risultava sicuramente aggravato dalla lunga agonia patita dalla gattina deceduta a mesi di distanza dal fatto e dall’ansia per la sorte della gattina sopravvissuta a seguito di lunghe e complesse cure, causate della gravi lesioni provocate dal convenuto.

Il Tribunale riconosceva il risarcimento del danno morale, ritenendo che la condotta posta in essere dal convenuto integrasse gli estremi per la sussistenza del reato di maltrattamento di animali e fosse idonea per la dichiarazione di responsabilità in capo allo stesso.

Il Tribunale, infatti, aderiva a quell’orientamento della Cassazione secondo il quale il danno non patrimoniale è risarcibile quando: a) il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; b) ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.

Il Tribunale, tuttavia, precisava che il danno da perdita di animale d’affezione non è, invece, consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata – il caso c) sopra descritto – (Cassazione, sent. n. 14846-2007), e, pertanto il danno non patrimoniale non sarebbe risarcibile in caso di assenza di reato.

Per quanto riguarda, invece, il risarcimento del danno patrimoniale, il Tribunale riconosceva alle attrici una somma inferiore rispetto a quelle effettivamente sostenute dalle stesse, limitando il risarcimento alla somma riconosciuta per il danno morale (Euro 2.000,00 per ciascuna attrice).

Il Tribunale riteneva gli esborsi documentati conformi alle tariffe professionali medie previste per le prestazioni veterinarie effettivamente eseguite nella fattispecie concreta e che tali esborsi fossero, ex art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta del fatto illecito commesso dal convenuto.

Tuttavia il Tribunale si pone il seguente quesito: il danneggiante deve sempre risarcire il danneggiato per tutti gli esborsi necessari e congrui effettuati e che sono conseguenza del fatto illecito?

La questione è stata già pacificamente risolta per il danneggiamento di beni che abbiano un “valore antesinistro”, nel cui caso è stato stabilito che deve essere corrisposta una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo il fatto illecito (Cass. sentenza n. 21012/2010).

Tuttavia, il parametro di liquidazione del “valore antesinistro” non si attaglia al caso sottoposto al Tribunale, in quanto i gattini in esame avevano un valore economico pressoché nullo, come solitamente avviene di regola per gli animali d’affezione, fatte salve le eccezione relative ad animali di particolare valore per rarità, pedigree, partecipazione a competizioni agonistiche, ecc.

Il “valore antesinistro”, pertanto, non può costituire il limite massimo del danno patrimoniale risarcibile, sussistendo comunque un forte interesse del proprietario a sostenere esborsi economici al fine di curare e tenere in vita un essere vivente (non una cosa) con il quale si è instaurato un legame affettivo e relazionale.

Consegue, quindi, la necessità di valutare altri parametri al fine di accertare il limite al risarcimento del danno patrimoniale.

A tal fine, si deve considerare che il nostro ordinamento tutela la salute dell’animale non come “bene in sé” ma come “funzionale” a garantirne la relazione con l’uomo.

Il Tribunale perviene alla conclusione che non sembra opportuno gravare il danneggiante di un onere economico superiore alla perdita effettivamente subita dal danneggiato.

Difatti, qualora il proprietario si prodighi in spese veterinarie per curare il proprio animale (seppure quest’ultimo privo di valore economico) e tale condotta è finalizzata indubbiamente al mantenimento e al “ripristino” del rapporto affettivo con l’animale, non può essere riconosciuto un risarcimento del danno patrimoniale superiore al possibile risarcimento del danno compensativo della perdita di tale rapporto (danno non patrimoniale – danno morale).

Pertanto, secondo il Tribunale, nell’ipotesi di perdita di animale d’affezione, la risarcibilità del danno patrimoniale deve essere limitata solamente ad esborsi pari all’equivalente monetario del danno non patrimoniale da perdita dell’animale stesso.

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