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Responsabilità medica: malasanità e nuova tutela del paziente danneggiato.

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Responsabilità medica: la recente legge 08.03.2017 n. 24 ha introdotto importanti novità in materia di azione di risarcimento del danno subito in ambito sanitario.

Il paziente che ha subito un danno nell’ambito di una struttura sanitaria in che modo e contro chi può agire?

La legge 8 marzo 2017 n. 24, intitolata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” prevede una responsabilità civile sia della struttura che abbia erogato la prestazione sia del sanitario che abbia eseguito detta prestazione (art. 7, l. cit.).

Il danneggiato, pertanto, potrà agire, sia nei confronti della struttura sanitaria, che del medico della struttura, al fine di ottenere l’integrale risarcimento del danno subito che rimane tuttavia unico.

La responsabilità della struttura ha natura contrattuale, mentre quella del medico ha natura extracontrattuale, con tutte le differenze che le contraddistinguono.

La novità più importante introdotta dalla nuova legge è la previsione che consente al danneggiato di agire in giudizio nei confronti delle compagnie assicuratrici che prestino copertura, rispettivamente, alla struttura sanitaria ex art. 10, comma 1°, ed al medico ex art. 10, comma 2°.

Il danneggiato che intenda ottenere il proprio risarcimento del danno nei confronti dei predetti soggetti deve necessariamente e preventivamente agire in sede giudiziale con una richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. , oppure, in alternativa, in sede stragiudiziale con una procedura di mediazione.

Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo nelle predette sedi conciliative, la consulenza tecnica volta ad accertare le cause ed i danni subiti, potrà essere acquisita ed utilizzabile nel successivo giudizio di merito che il danneggiato dovrà introdurre.

Il danneggiato che agisce nei confronti della o delle Compagnie di assicurazione deve obbligatoriamente agire altresì, anche nella fase preventiva conciliativa, sia contro la struttura sanitaria che contro il medico che abbia agito come libero professionista (litisconsorzio necessario); non vi è invece l’obbligo di chiamare in giudizio il medico che abbia operato come dipendente della struttura sanitaria.

 

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