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Pensioni: l’obbligo di accredito su un conto corrente (decreto “Salva Italia”) agevola il pignoramento della pensione e l’elusione del limite di impignorabilità della stessa.

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Con l’approvazione del decreto legge “Salva Italia” (Decreto-Legge n. 214/2012), i pensionati che subiscono un pignoramento della pensione (cosiddetto pignoramento presso terzi) rischiano di perdere tutta la rata mensile e non più solo un quinto, come invece previsto dal codice di procedura civile. Lo stesso pericolo riguarda i lavoratori dipendenti con il salario mensile.

Difatti, la recente riforma emanata dal Governo nello scorso mese di dicembre 2012 ha imposto all’Inps di versare obbligatoriamente le pensioni superiori a mille euro in un conto corrente bancario o postale o anche su un libretto di risparmio (conseguenza dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a mille euro). Dunque, in tali casi, i pensionati sono obbligati ad aprire un conto corrente dove l’Inps fa automaticamente confluire le somme dovute mensilmente, mentre il pensionato non può più recarsi presso le Poste per ottenere il pagamento brevi manu.

Detto obbligo incide fortemente sulla possibilità per il creditore di ottenere il pignoramento dell’intero emolumento erogato al proprio debitore.

È noto, infatti, che la legge consente al creditore la possibilità di pignorare la pensione (o i redditi di lavoro subordinato) nella misura massima di un quinto.

Tuttavia, tale limite opera solo se il pignoramento viene effettuato alla fonte, cioè direttamente a chi deve erogare l’emolumento (l’Ente di Previdenza o il datore di lavoro).

Invece, se il pignoramento viene effettuato in un momento successivo, ad esempio presso la banca dove il pensionato o il lavoratore depositano le somme, tale limite non opera più e il creditore può pignorare tutti i risparmi ivi giacenti.

Quindi, una volta che il denaro è stato depositato sul conto corrente o libretto di risparmio, è possibile pignorare, non più solamente il quinto della pensione o salario, bensì  l’intero ammontare.

Tale possibilità era già prevista prima del decreto “Salva Italia”, tuttavia in precedenza il pensionato poteva esigere i pagamenti a mano (alla Posta), oggi invece, con l’obbligo di versamento in conto, non può più sottrarsi al rischio di un pignoramento integrale della pensione.

Il creditore, infatti, che conosca l’Ente creditizio presso il quale è acceso il conto corrente, potrà, anziché notificare il pignoramento all’INPS, e accontentarsi di un quinto della mensilità, attendere che l’emolumento venga accreditato in banca e lì aggredirlo integralmente.

D’altra parte, se il pensionato non indica all’Ente erogatore un conto corrente ove far confluire le somme dovute, questi non può provvedere al pagamento delle stesse, in quanto tale modalità è prevista obbligatoriamente per legge.

Tale obbligo facilita e rende sicuramente maggiore la possibilità per il creditore di riuscire ad ottenere il pignoramento dell’intera pensione del proprio debitore.

Detto ciò, e partendo dal presupposto che i debiti debbono essere onorati, occorre considerare che la legge prevede un limite al pignoramento di emolumenti derivanti da rapporto di lavoro, al fine di garantire il sostentamento ed un’esistenza libera e dignitosa della persona, in ossequio al principio di cui all’art. 36 della Costituzione.

Ne deriva che una norma con finalità prettamente fiscali (tracciabilità dei pagamenti), della cui utilità si dubita fortemente se applicata ad importi così minimi (Euro 1.000,00), rischia di facilitare oltremodo la pignorabilità dell’intero, e solitamente unico, mezzo di sostentamento del pensionato, così eludendo in via indiretta una garanzia imprescindibile della persona.

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