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Notizie legali

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Omesso versamento di contributi previdenziali: non punibile l’imputato che provveda al pagamento oltre il termine consentito, se la notifica del verbale di accertamento è avvenuta per compiuta giacenza (distinzione fra conoscenza legale ed effettiva).

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Tribunale di Piacenza, sentenza 27.04.2013 n. 491

IL CASO

Tizio veniva rinviato a giudizio per il reato di omesso versamento di contributi previdenziali.

L’imputato lamentava di non aver ricevuto il verbale di accertamento e di aver appreso dell’esistenza dello stesso solamente in seguito alla ricezione degli atti processuali inerenti il processo penale.

Il predetto verbale di accertamento risultava regolarmente notificato all’imputato con compiuta giacenza del plico, dunque non ritirato dal destinatario.

La ricezione del verbale di accertamento delle irregolarità previdenziali assume particolare importanza, in quanto contenente l’avviso che, il pagamento del dovuto entro tre mesi dalla ricezione della contestazione, comporta un’ipotesi di non punibilità per il reato di omesso versamento di contributi previdenziali.

Il Giudice ammetteva l’imputato a provvedere al pagamento del dovuto contestato entro un termine stabilito.

All’udienza successiva il Giudice, ritenuta la tempestività del pagamento di quanto dovuto per contributi previdenziali nel termine fissato da parte dell’imputato, pronunciava sentenza di proscioglimento per essere intervenuta una causa di non punibilità.

Il Tribunale di Piacenza riteneva, infatti, che le modalità di avvenuta notifica del verbale di accertamento (compiuta giacenza del plico non ritirato), pur rituali e dunque atte a determinare una presunzione legale di conoscenza dell’atto notificato, non erano idonee a fornire la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’imputato avesse avuto conoscenza effettiva (e non semplicemente legale) della facoltà di evitare l’incriminazione mediante pagamento entro tre mesi dei contributi dovuti.

LA MASSIMA

In caso di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni eseguito oltre il termine di legge previsto a decorrere dalla notifica del relativo verbale di accertamento, va dichiarato non punibile l’imputato che, pur destinatario di tale notifica per compiuta giacenza (plico trattenuto presso l’ufficio postale per dieci giorni e restituito al mittente per mancato ritiro), abbia provveduto al versamento di quanto dovuto successivamente alla nomina di difensore di fiducia e all’esame dell’incarto processuale, in quanto le modalità della notifica, pur rituali, non risultano idonee a fornire la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’interessato abbia avuto effettiva (e non semplicemente legale) conoscenza della facoltà di evitare l’incriminazione mediante pagamento entro tre mesi dei contributi dovuti. Ne consegue che tale versamento deve ritenersi tempestivo.”

LA NORMATIVA

Il reato contestato è previsto e punito dall’art. 2 comma 1-bis del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito in l. 11 novembre 1983, n. 638).

La seconda parte di detta norma prevede un’ipotesi di non punibilità per il datore di lavoro inadempiente che provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Il comma 1-ter, difatti, prevede che la denuncia di reato sia presentata o trasmessa senza ritardo da parte dell’INPS all’Autorità Giudiziaria, una volta decorso inutilmente il termine previsto dal comma 1-bis.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA

La decisione in oggetto è sicuramente coerente con precedenti decisioni del Tribunale di Piacenza, in materia di omesso versamento di contributi previdenziali (leggi articolo e sentenza), con le quali venivano pronunciate sentenze di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, sulla scorta del fatto che la comunicazione di cui all’art. 2 comma 1-bis del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, rappresenta un elemento processuale che incide sull’elemento soggettivo del reato, in quanto solamente una conoscenza della contestazione specifica delle violazioni, con l’indicazione della possibilità di pagare e non essere punito, permette, non solo di procedere, ma anche di consapevolmente scegliere una strada difensiva che escluda la punibilità del reato.

La conoscenza del presupposto della contestazione entra perciò a far parte del patrimonio rappresentativo dell’elemento soggettivo del reato, incidente anche sulla componente volitiva dello stesso.

CONCLUSIONI

In materia di omesso versamento di contributi previdenziali, sta andando pertanto formandosi una giurisprudenza di particolare garanzia e pro reo volta a tutelare, oltre ogni ragionevole dubbio, l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato della possibilità di avvalersi di una causa di non punibilità.

Una garanzia piena, dunque, di conoscenza effettiva e di intensità tale, da far ritenere che la notifica dell’avviso, perfezionatasi con la compiuta giacenza del plico depositato presso l’ufficio, pur rituale in quanto prevista ex lege, dunque atta a far presumere la conoscenza legale dell’atto, può risultare non idonea in quanto avente per oggetto un’informazione che può incidere sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, nonché pregiudicare il diritto di difesa dell’imputato.

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