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L’utilizzabilità di intercettazioni telefoniche in procedimento diverso e per reato connesso

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Tribunale di Piacenza, ordinanza 30.01.2012

L’art. 270 comma 1 c.p.p. prevede che “I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza“.

Il Giudice del Tribunale di Piacenza, nell’ordinanza di ammissione prove in commento, si sofferma sul significato da attribuire al concetto di “diversità“, richiamando l’orientamento della Cassazione sull’argomento.

Secondo il recente orientamento della Cassazione (Cass. 14.6.2011 n. 34735; Cass. 22.9.2010 n. 39761), il concetto di diverso procedimento non equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse o probatoriamente collegate al reato per l’accertamento del quale è stato disposto il predetto mezzo di ricerca.

Pertanto, il concetto di “diversità” non si estende fino ad escludere la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti concernenti indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto.

Dunque, quando l’intercettazione è già ritualmente autorizzata nell’ambito di un procedimento, i suoi esiti possono essere utilizzati anche per reati diversi ma soggettivamente ed oggettivamente connessi o collegati, che siano emersi dalla medesima attività di intercettazione, anche quando il loro titolo o il loro trattamento sanzionatorio non avrebbero consentito un autonomo provvedimento autorizzativo.

Il caso oggetto di giudizio da parte del Tribunale di Piacenza vedeva gli imputati accusati della ricettazione di partite di olio, asseritamente trafugate dagli autisti addetti al trasporto, per i quali l’A.G. di Pisa aveva disposto le intercettazioni telefoniche in altro procedimento penale, relativo a fatti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, aggravati di ingenti quantitativi di olio d’oliva, in danno di industrie olearie.

I reati ascritti agli imputati avanti il Tribunale di Piacenza risultavano, pertanto,  strettamente connessi, sotto il profilo oggettivo e probatorio, con i reati per i quali si era proceduto alle operazioni di intercettazione telefonica da parte dell’A.G. di Pisa, posto che il reato di furto aggravato di olio costituisce addirittura il presupposto della condotta di ricettazione.

Il Tribunale di Piacenza precisa, inoltre, che nessun rilievo può assumere il fatto che gli imputati non fossero iscritti come persone indagate al tempo dell’autorizzazione alle operazioni di intercettazione, e che il mancato avviso ai difensori dell’avvenuto deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni ai sensi dell’art. 268 co. 6 c.p.p. non comporta, comunque, l’inutilizzabilità dei risultati, non essendo tale sanzione espressamente prevista dall’art. 271 co. 1 c.p.p. per questo genere di vizi.

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