2024
Trascrizione assegnazione casa familiare: cosa sapere
Avv. Matteo Mami / 0 Commenti /In caso di separazione, divorzio, o cessazione della convivenza, l’assegnazione della casa familiare è un tema fondamentale per garantire stabilità e tutela alle parti coinvolte, specialmente ai figli. Tuttavia, esistono regole precise che disciplinano la trascrizione dell’assegnazione della casa familiare. In questo articolo approfondiremo gli aspetti principali della trascrizione dell’assegnazione della casa familiare nel diritto civile, esaminando anche una recente e interessante decisione del Tribunale di Arezzo.
Introduzione all’assegnazione della casa familiare e trascrizione
Cos’è l’assegnazione della casa familiare?
L’assegnazione della casa familiare è una decisione presa da un giudice, o un accordo tra i genitori, per stabilire chi rimarrà nella casa in cui la famiglia viveva prima della separazione, del divorzio, o della cessazione della convivenza. Lo scopo principale di questa decisione è di fare in modo che i figli non debbano trasferirsi e cambiare troppo la loro vita. L’assegnazione della casa familiare consiste nel decidere chi dei due genitori rimanga nella casa familiare insieme ai figli, in modo che questi possano sentirsi al sicuro e non veder stravolta la propria vita.
La trascrizione
L’assegnazione della casa familiare è uno degli aspetti cruciali in materia di diritto di famiglia. Il provvedimento di assegnazione che rispetta determinati requisiti richiesti dalla legge può essere trascritto per renderlo opponibile a terzi. La trascrizione dell’assegnazione della casa familiare è dunque una materia complessa che richiede particolare attenzione alle norme del diritto civile che regolano la pubblicità immobiliare.
Cosa comporta la trascrizione dell’assegnazione della casa familiare nel diritto civile
La trascrizione è uno strumento di pubblicità legale che rende un atto opponibile a terzi. Secondo le norme di diritto civile, la trascrizione si applica solo a determinati atti, come previsto dagli articoli 2643 e 2652 del codice civile. La trascrizione della domanda giudiziale, infatti, è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, il decreto del Tribunale di Arezzo del 11 ottobre 2024 ha chiarito che non è possibile trascrivere la domanda di accertamento del diritto di assegnazione della casa familiare, poiché tale diritto non rientra tra quelli elencati dagli articoli specifici del codice civile.
Il decreto del Tribunale di Arezzo del 11 ottobre 2024
Nel corso della separazione consensuale le parti rinunciavano all’udienza che veniva sostituita con la trattazione scritta.
In questo modo le parti non potevano procedere alla trascrizione dell’assegnazione della casa familiare per mancanza della forma richiesta dell’atto pubblico.
In caso di separazione consensuale, la trascrizione dell’assegnazione della casa familiare richiede la forma dell’atto pubblico. Se le parti rinunciano all’udienza in favore di una trattazione scritta, come stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 21761 del 2021), l’assegnazione non può essere trascritta, poiché non soddisfa i requisiti formali. Infatti, l’assenza di comparizione personale impedisce di formalizzare l’assegnazione come atto pubblico, rendendo impossibile la trascrizione del diritto di godimento sulla casa coniugale (articolo 2657 cc ).
La domanda di accertamento del diritto di assegnazione per poter procedere alla trascrizione.
Per rendere pubblico e valido nei confronti di terzi il diritto di assegnazione della casa familiare, le parti si rivolgevano al tribunale chiedendo che questo diritto fosse accertato e dichiarato.
La richiesta di trascrizione della domanda giudiziale.
Avviata la causa, le parti richiedevano la trascrizione della domanda giudiziale per ottenere un effetto immediato ed anticipatorio di pubblicità immobiliare, come previsto dalla legge (art. 2652 e seguenti del codice civile). Il Conservatore dei registri immobiliari, tuttavia, rifiutava la trascrizione, spingendo le parti a presentare un ricorso al Tribunale. Il Tribunale, però, respingeva il ricorso.
Il decreto del Tribunale di Arezzo (Rg n. 1757/2024)
Viene ribadito un principio importante: la domanda giudiziale per accertare il diritto di assegnazione della casa familiare non può essere trascritta, poiché non prevista dalle norme sulla pubblicità immobiliare. Nel caso esaminato, il Tribunale rigettava il ricorso dell’ex coniuge, evidenziando che il diritto di assegnazione, in assenza di un provvedimento giudiziale specifico, non può essere soggetto a trascrizione. Questo aspetto è fondamentale nel diritto civile italiano, dove la tipicità delle domande giudiziali trascrivibili rappresenta una garanzia di certezza giuridica.
Conclusioni e consigli pratici per le coppie in fase di separazione, divorzio o cessazione della convivenza.
Per evitare fraintendimenti e problematiche successive, è essenziale che i coniugi in fase di separazione siano consapevoli delle norme relative alla trascrizione dell’assegnazione della casa familiare. É consigliabile pertanto rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto civile per comprendere la possibilità e l’importanza di ottenere un provvedimento trascrivibile.
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