2024
Diritti di visita dei genitori: cosa sapere dopo la separazione o il divorzio
Avv. Matteo Mami / 0 Commenti /La separazione, il divorzio, o comunque la cessazione della convivenza per le coppie non sposate, rappresentano momenti di grande complessità emotiva per i genitori, ma soprattutto per i figli. Uno degli aspetti più delicati che emergono riguarda i diritti di visita dei genitori, in particolare quelli del genitore non collocatario, ossia il genitore con cui il figlio non risiede abitualmente. Questi diritti sono fondamentali non solo per il benessere del genitore, ma soprattutto per garantire al minore una crescita equilibrata e stabile, in cui entrambe le figure genitoriali rimangano presenti nella sua vita.
In questo articolo, approfondiamo i principali aspetti giuridici e le recenti decisioni della Corte di Cassazione in materia di diritti di visita dei genitori, analizzando anche le conseguenze legali in caso di violazione.
Il diritto di visita dei genitori non è coercibile: Ordinanza n. 6471 del 2020
Uno dei principi cardine in materia di diritti di visita dei genitori è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6471 del 6 marzo 2020. In questo provvedimento, la Suprema Corte ha affermato che il diritto di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, né in via diretta né indiretta.
Cosa significa? In pratica, anche se il diritto di visita è sancito da una sentenza, non si può imporre coattivamente l’esercizio di questo diritto. Non è possibile, ad esempio, obbligare fisicamente il minore a vedere il genitore non collocatario, né tantomeno imporre al genitore collocatario di facilitare materialmente tale incontro. Tuttavia, questo non implica che il diritto di visita sia privo di tutela: la sua protezione avviene su un piano diverso, volto a favorire il dialogo e la responsabilizzazione delle parti. In caso di inadempienza, il giudice può adottare diverse misure sanzionatorie che non violano la volontà del minore, ma mirano a garantire il rispetto del principio di bigenitorialità.
Questa sentenza sottolinea l’importanza del rapporto equilibrato tra genitori e figli, cercando di evitare che il minore venga trascinato in un conflitto tra le parti. Al contempo, si mira a preservare il legame affettivo con entrambi i genitori, incentivando soluzioni che rispettino la volontà e il benessere del minore.
Sanzioni per violazione dei diritti di visita: Art. 473 bis.39 e cumulabilità delle sanzioni
Il Codice di Procedura Civile, in particolare l’articolo 473 bis.39, prevede specifiche sanzioni in caso di violazione dei diritti di visita da parte dei genitori. Questo accade quando uno dei genitori ostacola o impedisce all’altro genitore di vedere il figlio, non rispettando quanto stabilito dal giudice. Le sanzioni possono essere sia economiche che personali, come l’ammonimento o la modifica delle condizioni di affidamento.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26352 del 7 settembre 2022, ha ribadito la possibilità di cumulare le sanzioni previste dall’articolo 473 bis.39 con quelle dell’articolo 614 bis c.p.c., che consentono al giudice di condannare il genitore inadempiente a pagare una somma di denaro per ogni giorno di violazione o per ogni ulteriore atto di ostacolo posto in essere.
Questo sistema di sanzioni cumulative mira a prevenire e reprimere i comportamenti ostativi nei confronti del genitore non collocatario. Inoltre, la Corte ha chiarito che tali sanzioni non sono finalizzate a punire il genitore collocatario, ma a garantire il rispetto delle decisioni giudiziarie e, soprattutto, a tutelare il diritto del minore di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.
Il principio della bigenitorialità: Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 9764 del 2019
Uno dei pilastri del diritto di famiglia moderno è il principio della bigenitorialità, che impone di garantire al minore una presenza equilibrata e continuativa di entrambe le figure genitoriali, anche dopo la separazione. La sentenza n. 9764 dell’8 aprile 2019 della Corte di Cassazione ribadisce che il diritto del minore di godere di una relazione significativa con entrambi i genitori deve prevalere sugli eventuali conflitti esistenti tra di loro.
La bigenitorialità si traduce nel dovere, per entrambi i genitori, di collaborare attivamente per il bene del figlio, evitando ogni comportamento che possa minare il suo diritto a una relazione continuativa con l’altro genitore. È fondamentale, quindi, che non si verifichino interferenze o manipolazioni del minore che possano allontanarlo da uno dei genitori.
In un’ottica di tutela del minore, il giudice valuta sempre se le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale siano tali da garantire la stabilità emotiva e affettiva del figlio. La bigenitorialità non è solo un diritto del genitore, ma un vero e proprio diritto del minore, il cui rispetto è imprescindibile per il suo benessere psicofisico.
Affidamento condiviso e ripartizione del tempo: Ordinanza n. 17221 del 2021
Con l’ordinanza n. 17221 del 2021, la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento in merito all’affidamento condiviso. La Corte ha precisato che l’affidamento condiviso non implica una rigida ripartizione al 50% del tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore. Al contrario, l’affidamento condiviso deve essere flessibile e adattarsi alle esigenze concrete del minore.
Questo significa che il giudice, nel definire i tempi di permanenza, deve tener conto di vari fattori, come l’età del minore, la sua routine scolastica, le sue attività extrascolastiche e, soprattutto, il suo benessere generale. La finalità dell’affidamento condiviso non è quella di suddividere il tempo esattamente in modo paritario, ma di garantire che il minore mantenga un legame significativo con entrambi i genitori, nel rispetto delle sue necessità.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che i tempi di permanenza non devono trasformarsi in uno strumento di rivendicazione tra i genitori, ma devono essere funzionali all’interesse superiore del minore.
Il pernottamento con il padre nei primi anni di vita: Ordinanza n. 19069 del 2024
Un altro aspetto cruciale riguarda il pernottamento del minore presso il genitore non collocatario nei primi anni di vita. Con l’ordinanza n. 19069 del 2024, la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità, almeno in via generale, che un bambino di età inferiore ai tre anni possa pernottare con il padre. Questa decisione si fonda sull’idea che, nei primi anni di vita, la stabilità emotiva del minore sia particolarmente fragile e che, in linea di principio, il pernottamento presso il genitore collocatario (solitamente la madre) sia più indicato.
Tuttavia, questa non è una regola assoluta: ogni caso viene valutato singolarmente, tenendo conto delle condizioni specifiche della famiglia e delle esigenze del minore. La giurisprudenza, in tal senso, è orientata a salvaguardare il benessere del bambino, pur senza precludere a priori il pernottamento con il genitore non collocatario, qualora vi siano le condizioni per farlo in modo sereno e sicuro.
Conclusione
I diritti di visita dei genitori sono una questione di fondamentale importanza nel diritto di famiglia, poiché riguardano direttamente il benessere del minore. Il sistema giuridico italiano pone al centro la tutela del minore, garantendo che i genitori rispettino le decisioni del giudice in materia di affidamento e diritto di visita, e prevedendo sanzioni in caso di violazione. È essenziale che i genitori comprendano l’importanza della cooperazione e del rispetto reciproco, al fine di garantire al figlio una crescita serena e bilanciata.
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