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E' valida la previsione contrattuale che prevede una esclusione responsabilità per una delle parti?

Esclusione responsabilità: la previsione contrattuale è lecita?

/ 1 Commenti /

E’ valida la previsione contrattuale che prevede una esclusione responsabilità per una delle parti?

Può una parte escludere la propria responsabilità per i possibili danni che potrebbe causare all’altra?

Si può rinunciare in anticipo alla richiesta di risarcimento dei danni?

Capita spesso di leggere cartelli con i quali si comunica agli utenti che il titolare (ristoranti, parcheggi, palestre, servizi di guardaroba, lavanderia, ecc.) non risponde dei più svariati danni che potrebbero essere causati a cose e/o persone.

Questi cartelli valgono veramente come esclusione responsabilità?

L’art. 1341 codice civile prevede che “….non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità….“.

La clausola di esclusione responsabilità è, pertanto, considerata vessatoria in quanto svantaggiosa per chi ne subisce gli effetti e, dunque, necessita di una sottoscrizione autonoma per consentire allo stipulante di porre particolare attenzione su di essa.

Questa disciplina prescinde dalla qualità delle parti contraenti e, pertanto, si applica sia ai consumatori che ai professionisti.

Questa tutela, però, si è spesso dimostrata inefficace, perché il consumatore firmava automaticamente dette clausole proprio a causa della sua posizione di debolezza contrattuale.

Per far fronte ad una tale situazione, il legislatore ha previsto per il consumatore una disciplina ad hoc contenuta nel Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Nello specifico, l’art. 36 al secondo comma prevede che “Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista….“.

Ad ogni buon conto, anche nel caso in cui la clausola di esclusione responsabilità sia valida ed efficace (come ad esempio nel caso di clausola specificatamente approvata per iscritto contenuta in un contratto non stipulato tra un consumatore e un professionista), l’art. 1229 codice civile al primo comma prevede che “È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave“.

Ne deriva che, in ogni caso, è possibile prevedere una esclusione responsabilità per la sola colpa lieve, mentre le clausole che prevedono esclusione responsabilità per dolo o colpa grave sono comunque nulle.

Il secondo comma del predetto articolo, inoltre, prevede che “È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico“.

L’ipotesi prevista al secondo comma, a differenza del divieto posto al primo comma dell’art. 1229 c.c., colpisce con la dichiarazione di nullità anche le clausole di esclusione della c.d. colpa lieve propria o dei propri ausiliari, e ciò in ragione della natura di ordine pubblico dei doveri che vi rientrano.

In virtù del limite imposto al 2° comma dell’art. 1229 c.c. la clausola di limitazione di responsabilità, ancorché per colpa lieve, non sfuggirà all’accertamento di nullità qualora si verta in materia di danni alla persona da illecito extracontrattuale e ciò in ragione della natura di ordine pubblico delle norme poste dall’art. 2043 c.c.

Per quanto sopra, i cartelli di esclusione responsabilità che capita di leggere in giro non possono in alcun modo esentare il soggetto dagli obblighi che discendono dalla legge.

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Commenti 1

  • vittorio

    20 Luglio 2019 10:19 · Rispondi

    salve avrei intenzione di vendere una bomba finta per softair. è possibile essere esonerati da qualsiasi responsabilità (eccetto che per difetti o vizi del prodotto)?

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